L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di protezione e sostegno rivolto a un minore la cui famiglia d'origine attraversa una situazione di difficoltà tale da non riuscire, per un periodo, a garantirgli un ambiente familiare adeguato alle sue esigenze, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto attivati.
Il minore viene quindi accolto da una famiglia, preferibilmente con figli minori, oppure da una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2, comma 1, legge 4 maggio 1983, n. 184).
L'affidamento è temporaneo non sostituisce la famiglia d'origine.
Il progetto tutela il diritto del minore a mantenere, quando possibile e nel suo interesse, i rapporti con la propria famiglia, mentre i servizi lavorano per superare la situazione di difficoltà che ha reso necessario l'affidamento.
È quindi diverso dall'adozione, che crea un rapporto definitivo di filiazione.
Come viene disposto
- Affidamento consensuale: è disposto dal servizio sociale competente con il consenso dei genitori o del tutore ed è reso esecutivo dall'autorità giudiziaria prevista dalla legge.
- Affidamento giudiziale: se manca il consenso dei genitori o del tutore, è disposto dall'autorità giudiziaria competente.
Il minore è ascoltato nei casi e con le modalità previste dalla legge, tenendo conto dell'età e della capacità di discernimento (art. 4 della legge n. 184/1983).
Il progetto di affidamento definisce la durata dell'accoglienza, i compiti degli affidatari e dei servizi e le modalità dei rapporti con la famiglia d'origine. In base ai bisogni del minore e all'organizzazione territoriale, l'accoglienza può essere a tempo pieno oppure assumere forme diurne, parziali o di appoggio.
Il periodo di affidamento indicato nel provvedimento non può superare ventiquattro mesi; può essere prorogato dall'autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge, quando l'interruzione arrecherebbe grave pregiudizio al minore (art. 4, comma 4, legge n. 184/1983).
La dichiarazione di disponibilità a diventare affidatari non comporta automaticamente l'affidamento di un minore: è seguita da un percorso di informazione, formazione e conoscenza con i servizi, finalizzato a individuare le risorse e le caratteristiche della persona o della famiglia in relazione ai bisogni dei minori.