Domanda per affidamento familiare

Servizio attivo

Il servizio consente a persone singole, coppie e famiglie di dichiarare la propria disponibilità ad accogliere temporaneamente un minore nell'ambito di un progetto di affidamento familiare.

A chi è rivolto

Possono dichiarare la propria disponibilità all'affidamento familiare:

  • persone singole maggiorenni;
  • coppie sposate o conviventi;
  • famiglie con o senza figli.

Non è necessario essere coniugati e non si applicano all'affidamento i requisiti anagrafici e di stato civile previsti per l'adozione. La normativa nazionale richiede che l'affidatario sia in grado di assicurare al minore cura, mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive.
Non sono previste soglie di reddito fissate dalla legge nazionale per proporsi come affidatari. 

Descrizione

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di protezione e sostegno rivolto a un minore la cui famiglia d'origine attraversa una situazione di difficoltà tale da non riuscire, per un periodo, a garantirgli un ambiente familiare adeguato alle sue esigenze, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto attivati.
Il minore viene quindi accolto da una famiglia, preferibilmente con figli minori, oppure da una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2, comma 1, legge 4 maggio 1983, n. 184).
L'affidamento è temporaneo non sostituisce la famiglia d'origine. 
Il progetto tutela il diritto del minore a mantenere, quando possibile e nel suo interesse, i rapporti con la propria famiglia, mentre i servizi lavorano per superare la situazione di difficoltà che ha reso necessario l'affidamento. 
È quindi diverso dall'adozione, che crea un rapporto definitivo di filiazione.
Come viene disposto

  • Affidamento consensuale: è disposto dal servizio sociale competente con il consenso dei genitori o del tutore ed è reso esecutivo dall'autorità giudiziaria prevista dalla legge.
  • Affidamento giudiziale: se manca il consenso dei genitori o del tutore, è disposto dall'autorità giudiziaria competente.

Il minore è ascoltato nei casi e con le modalità previste dalla legge, tenendo conto dell'età e della capacità di discernimento (art. 4 della legge n. 184/1983).
Il progetto di affidamento definisce la durata dell'accoglienza, i compiti degli affidatari e dei servizi e le modalità dei rapporti con la famiglia d'origine. In base ai bisogni del minore e all'organizzazione territoriale, l'accoglienza può essere a tempo pieno oppure assumere forme diurne, parziali o di appoggio.
Il periodo di affidamento indicato nel provvedimento non può superare ventiquattro mesi; può essere prorogato dall'autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge, quando l'interruzione arrecherebbe grave pregiudizio al minore (art. 4, comma 4, legge n. 184/1983).
La dichiarazione di disponibilità a diventare affidatari non comporta automaticamente l'affidamento di un minore: è seguita da un percorso di informazione, formazione e conoscenza con i servizi, finalizzato a individuare le risorse e le caratteristiche della persona o della famiglia in relazione ai bisogni dei minori.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di di domanda per disponibilità all’affido debitamente compilato

Per il primo contatto informativo, di regola, non sono richiesti documenti particolari, salvo quanto indicato dal servizio competente.
Se l'Ente prevede la presentazione di una dichiarazione formale di disponibilità, possono essere richiesti:

  • il modulo di dichiarazione di disponibilità, se previsto, compilato e sottoscritto;
  • un documento di identità in corso di validità, quando necessario in relazione alla modalità di sottoscrizione e presentazione;
  • le informazioni sulla composizione del nucleo, sui recapiti e sulla situazione personale richieste per avviare il percorso di conoscenza.

I dati e i documenti già in possesso di una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio nei casi previsti dalla normativa e non devono essere nuovamente prodotti dal cittadino.

Cosa si ottiene

Con la dichiarazione di disponibilità si accede al percorso gestito dal servizio competente, che comprende:

  • un primo incontro o colloquio informativo;
  • attività di formazione e preparazione all'affidamento;
  • un percorso di conoscenza della persona o della famiglia e delle risorse che può mettere a disposizione per un progetto di affido.

Il servizio individua, caso per caso, quale disponibilità possa essere adeguata ai bisogni di uno specifico minore e della sua famiglia.
Se viene avviato un affidamento, la famiglia affidataria è accompagnata e sostenuta dai servizi per tutta la durata del progetto. Le eventuali forme di sostegno economico e gli altri benefici sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale e dagli atti dell'Ente competente.

Tempi e scadenze

  • Primo colloquio informativo: entro 15 giorni dalla richiesta

Costi

Il servizio è gratuito: non sono previsti costi per il primo contatto, per la presentazione della disponibilità e per il percorso di informazione, formazione e conoscenza.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

La persona o la famiglia che si propone come affidataria deve essere disponibile a partecipare al percorso di informazione, formazione e conoscenza e a collaborare con i servizi.
In caso di affidamento, gli affidatari sono tenuti a rispettare il progetto e le prescrizioni dell'autorità competente, a collaborare con i servizi e, quando previsto, a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, nel rispetto del suo superiore interesse.
 

Casi particolari

 

  • Forme di affidamento: in base ai bisogni del minore e alla disciplina territoriale, il progetto può prevedere accoglienza residenziale, diurna, a tempo parziale o di appoggio.
  • Proroga oltre ventiquattro mesi: può essere disposta dall'autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge, quando l'interruzione arrecherebbe grave pregiudizio al minore.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 23/09/2026

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