Contributo per il pagamento degli affitti

Servizio attivo

Il Comune può concedere, nei limiti delle risorse disponibili e secondo il bando vigente, un contributo a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica per il pagamento del canone di locazione dell’abitazione principale.

A chi è rivolto

  •     Nuclei familiari che risiedono nel Comune e nell’alloggio oggetto del contratto, secondo quanto previsto dal bando;    
  •     Conduttori titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;    
  •     Nuclei in possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti dal bando comunale;    

Cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in possesso di idoneo titolo di soggiorno, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché in possesso degli eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando.

Descrizione

Il contributo per il pagamento del canone di locazione è una misura di sostegno abitativo che può essere finanziata, tra l’altro, attraverso il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione previsto dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la cui dotazione è determinata annualmente dalle leggi di bilancio, nonché attraverso eventuali risorse regionali o comunali. 
È destinato ai conduttori di abitazioni in locazione che possiedono i requisiti economici e gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal bando comunale. 
Il contratto deve essere ad uso abitativo e regolarmente registrato. 
L’attivazione della misura è subordinata alla pubblicazione di un apposito bando comunale e all’effettiva disponibilità di risorse per l’annualità di riferimento. I requisiti di accesso, l’importo del contributo e i criteri di graduatoria sono stabiliti dal bando nel rispetto della normativa vigente.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Attestazione ISEE in corso di validità;
  • Copia del contratto di locazione registrato;
  • Ricevute dei canoni pagati (totali o parziali);
  • Codice IBAN o altra modalità di pagamento indicata dal Comune, se necessaria per l’erogazione;    
  • Eventuale documentazione integrativa richiesta dal bando (es. stato di famiglia, eventuali situazioni di fragilità, disabilità, disoccupazione).

Procedure collegate

Dopo la presentazione, il Comune svolge l’istruttoria per verificare il possesso dei requisiti. L’esito è comunicato o pubblicato con le modalità previste dal bando. L’ammissione non comporta automaticamente l’erogazione se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili. Trattandosi di procedura comparativa a graduatoria, non si applica di norma la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Contro il provvedimento di esclusione o la graduatoria è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Cosa si ottiene

  • Un contributo economico integrativo a sostegno del pagamento del canone di locazione, se la domanda è ammessa e finanziabile;    
  • L’importo è determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal bando comunale, tenendo conto delle risorse disponibili e della situazione economica del nucleo;    
  • Le modalità di erogazione sono quelle indicate nel bando o nel provvedimento di concessione; il Comune può disporre l’erogazione del contributo direttamente al locatore, a sanatoria della morosità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.    

Tempi e scadenze

  • Apertura del bando: il servizio è attivato nei periodi stabiliti dal Comune, in base alla programmazione regionale/comunale e alle risorse disponibili;        
  • Presentazione della domanda: deve avvenire entro il termine indicato nel bando;    
  • Istruttoria ed erogazione: il Comune verifica le domande, approva gli esiti o la graduatoria e procede all’erogazione secondo i tempi indicati nel bando e compatibilmente con l’effettiva disponibilità delle risorse. In assenza di un termine espressamente indicato dal bando o dal regolamento dell’Ente si applica il termine di trenta giorni, naturali e consecutivi, previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.    
     

Costi

La presentazione della domanda non comporta costi e non è soggetta a imposta di bollo, trattandosi di domanda per il conseguimento di un sussidio (art. 8, comma 3, della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Il beneficio è subordinato al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dal bando. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono soggette ai controlli previsti dall’articolo 71 del medesimo decreto; in caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decade dai benefici conseguiti (art. 75) ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76). 
 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 23/09/2026

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