Comunicare i dati del conducente a seguito di un accertamento di violazione al Codice della Strada

Servizio attivo

Comunicare all’organo di polizia i dati del conducente del veicolo quando la violazione del Codice della strada comporta la decurtazione di punti dalla patente e il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al proprietario del veicolo e agli altri soggetti obbligati in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria). 
Se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la comunicazione è resa dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Descrizione

Quando la violazione del Codice della strada comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida e il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento – ad esempio nel caso di violazioni rilevate con dispositivi automatici, senza contestazione immediata – il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia procedente chi era alla guida, anche quando il conducente coincide con il proprietario stesso.

L’obbligo grava sul proprietario del veicolo o su altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada; se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la comunicazione è resa dal legale rappresentante o da un suo delegato. 

Devono essere forniti i dati personali e i dati della patente di guida della persona che conduceva il veicolo al momento della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

Il modulo per la comunicazione dei dati è di norma allegato al verbale di contestazione ed è comunque disponibile tra la modulistica del servizio.

L’omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo, costituisce violazione autonoma rispetto a quella accertata con il verbale presupposto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 291 a euro 1.166 prevista dall’art. 126-bis, comma 2, ultimo periodo, del Codice della strada. 

È equiparata all’omissione la comunicazione incompleta o illeggibile, che non consenta di identificare con certezza il conducente.

La mancata comunicazione non comporta la decurtazione dei punti a carico del proprietario: la decurtazione ha carattere personale e può essere applicata soltanto al conducente responsabile della violazione (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2005).

È possibile verificare il saldo dei punti della propria patente accedendo al Portale dell’Automobilista, secondo quanto previsto dall’art. 126-bis, comma 3, del Codice della strada.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • estremi del verbale di contestazione (numero e data di notifica);
  • dati personali e dati della patente di guida del conducente al momento della violazione;

Cosa si ottiene

L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada e la registrazione dei dati del conducente da parte dell’organo di polizia procedente, ai fini della successiva comunicazione della perdita di punteggio all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Tempi e scadenze

La comunicazione deve essere effettuata dal proprietario del veicolo o da altro obbligato in solido, quale destinatario della notifica, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del verbale di contestazione.

Costi

L'invio della richiesta è gratuita.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Comunicare i dati del conducente a seguito di un accertamento di violazione al Codice della Strada direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • La comunicazione costituisce adempimento di un obbligo di legge e deve essere resa anche quando il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
  • I dati trasmessi devono essere completi e leggibili: la comunicazione che non consente l’identificazione certa del conducente è equiparata all’omissione.
  • La comunicazione ha natura di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
  • L’omissione, senza giustificato e documentato motivo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 291 a euro 1.166 prevista dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, con notifica di un autonomo verbale di contestazione.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Amministrativa

Piazza Giacomo Matteotti, 1, 37030 Cazzano di Tramigna VR, Italia

Municipio: 0457820506
Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/09/2026

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