Quando la violazione del Codice della strada comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida e il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento – ad esempio nel caso di violazioni rilevate con dispositivi automatici, senza contestazione immediata – il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia procedente chi era alla guida, anche quando il conducente coincide con il proprietario stesso.
L’obbligo grava sul proprietario del veicolo o su altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada; se il veicolo è intestato a una persona giuridica, la comunicazione è resa dal legale rappresentante o da un suo delegato.
Devono essere forniti i dati personali e i dati della patente di guida della persona che conduceva il veicolo al momento della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
Il modulo per la comunicazione dei dati è di norma allegato al verbale di contestazione ed è comunque disponibile tra la modulistica del servizio.
L’omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo, costituisce violazione autonoma rispetto a quella accertata con il verbale presupposto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 291 a euro 1.166 prevista dall’art. 126-bis, comma 2, ultimo periodo, del Codice della strada.
È equiparata all’omissione la comunicazione incompleta o illeggibile, che non consenta di identificare con certezza il conducente.
La mancata comunicazione non comporta la decurtazione dei punti a carico del proprietario: la decurtazione ha carattere personale e può essere applicata soltanto al conducente responsabile della violazione (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2005).
È possibile verificare il saldo dei punti della propria patente accedendo al Portale dell’Automobilista, secondo quanto previsto dall’art. 126-bis, comma 3, del Codice della strada.