L’imposta di soggiorno può essere istituita, nei casi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dagli enti locali individuati dalla legge.
Si applica ai soggetti che pernottano in strutture ricettive, alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 4 del D.L. n. 50/2017, situati nel territorio comunale.
Il regolamento comunale disciplina la misura dell’imposta, le strutture interessate, il numero di pernottamenti imponibili, i periodi di applicazione, le esenzioni e le riduzioni.
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.