Damanda in autotutela per tributo comunale

Servizio attivo

Presentazione di un'istanza in autotutela per correggere, annullare o rettificare atti relativi a tributi comunali in caso di errori o illegittimità rilevati dal contribuente.

A chi è rivolto

  • Cittadini, imprese, enti e professionisti che hanno ricevuto un atto tributario comunale ritenuto errato o illegittimo.
  • Rappresentanti legali o delegati del contribuente.

Descrizione

L’istanza in autotutela consente al contribuente di segnalare al Comune errori o illegittimità di un atto relativo ai tributi comunali (IMU, TARI e altri tributi locali), chiedendone la revisione, l’annullamento o la rettifica senza dover ricorrere al contenzioso. L’autotutela tributaria è disciplinata dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e si applica anche agli enti locali. Costituisce un potere esercitato dall’Ente anche d’ufficio: l’istanza del contribuente ha pertanto natura sollecitatoria. Nei casi di manifesta illegittimità tassativamente indicati dall’art. 10-quater l’annullamento è obbligatorio; negli altri casi l’Ente può comunque provvedere in via facoltativa (art. 10-quinquies), anche in pendenza di giudizio o su atti divenuti definitivi. L’Ente valuta la fondatezza della richiesta e, se accolta, provvede all’annullamento totale o parziale dell’atto o alla sua rettifica.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Copia dell’atto oggetto di autotutela.
  • Motivazione dettagliata della richiesta.
  • Eventuali documenti a supporto (visure catastali, ricevute, comunicazioni, ecc.).
  • In caso di delega, copia del documento del delegante e delega firmata.

Cosa si ottiene

  • Annullamento, rettifica o conferma dell’atto impugnato relativo al tributo comunale.
  • Eventuale emissione di un nuovo atto corretto o archiviazione della richiesta.

Tempi e scadenze

Valutazione dell’istanza nei termini previsti dal regolamento dell’Ente. L’autotutela non è soggetta a un termine generale di conclusione, avendo l’istanza natura sollecitatoria; in caso di autotutela obbligatoria, il rifiuto espresso o tacito è impugnabile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (art. 19, c. 1, lett. g-bis, del d.lgs. n. 546/1992).

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Damanda in autotutela per tributo comunale direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • L’autotutela è un potere esercitato dall’Ente anche d’ufficio: l’istanza del contribuente ha natura sollecitatoria e non instaura un procedimento a esito vincolato.
  • La presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tale termine.
  • L’autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000) è esclusa in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione e, comunque, decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.
  • Fuori dai casi tassativi dell’art. 10-quater, l’annullamento è rimesso alla valutazione discrezionale dell’Ente in autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000).

Casi particolari

Ipotesi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000), in cui l’annullamento, totale o parziale, è dovuto in presenza di manifesta illegittimità:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Ente;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza.
     

Ulteriori informazioni

  • Riferimenti normativi: artt. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal d.lgs. n. 219/2023.
  • L’applicabilità agli enti locali è stata confermata dall’atto di orientamento della Finanza Locale del 19 luglio 2024.
  • Il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e il solo rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
  • Nelle ipotesi di rifiuto espresso, l’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica del diniego, nelle ipotesi di rifiuto tacito è possibile l’impugnazione soltanto una volta decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di autotutela (art. 21 d.lgs. n. 546/1992).
  • L’autotutela può essere esercitata anche in pendenza di giudizio o su atti divenuti definitivi.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Giacomo Matteotti, 1, 37030 Cazzano di Tramigna VR, Italia

Email: tributi@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Telefono: 045 7820506

Pagina aggiornata il 23/09/2026

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