Il Comune può pubblicare un avviso per verificare l'interesse all'uso di uno o più immobili di sua proprietà e, quando previsto, individuare i soggetti cui assegnarli.
L'avviso descrive il bene, le finalità ammesse, i soggetti che possono partecipare, i requisiti, i termini, i criteri di valutazione e le condizioni economiche.
La forma con cui l'immobile viene assegnato dipende dalla natura del bene e da quanto stabilito dall'avviso e dal regolamento comunale. Può trattarsi, ad esempio, di:
- concessione in uso, in particolare per beni demaniali o del patrimonio indisponibile, nel rispetto della loro destinazione;
- comodato, che è un contratto gratuito;
- locazione, nei casi in cui il bene possa essere dato in locazione, di norma dietro pagamento di un canone.
Per gli enti del Terzo settore, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 consente agli enti locali di concedere in comodato beni non utilizzati per fini istituzionali, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle attività istituzionali. In questo caso il comodato può durare al massimo trent'anni e gli interventi di manutenzione e quelli necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile sono a carico dell'ente assegnatario.
Se l'assegnazione gratuita o a condizioni agevolate costituisce un vantaggio economico, il Comune applica criteri e modalità previamente stabiliti, secondo la normativa e il proprio regolamento.
In ogni caso fanno fede l'avviso pubblico e il regolamento comunale applicabile.