L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287). Non è pertanto prevista dalla normativa nazionale una cancellazione dall’albo per rinuncia volontaria dell’iscritto.
La cancellazione è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge: decesso; perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili e politici; trasferimento della residenza in altro Comune; superamento del sessantacinquesimo anno di età; sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 12 della legge n. 287/1951 (combinato disposto degli artt. 12, 18, 21 e 33 della medesima legge).
Con il presente servizio l’interessato, o chi ne ha titolo, segnala all’ufficio competente del Comune il venir meno dei requisiti di iscrizione o l’esistenza di una causa di incompatibilità. L’istanza ha natura di segnalazione: non produce effetti automatici e non attribuisce un diritto alla cancellazione.
L’istruttoria e l’aggiornamento degli elenchi comunali sono curati dalla Commissione comunale composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali (art. 13). Gli albi definitivi sono formati e approvati con decreto dal Presidente del Tribunale (art. 18).
La cancellazione dall’albo va tenuta distinta dalla dispensa dal servizio in una singola sessione, che il Presidente della Corte di assise concede ai giudici popolari che ne facciano richiesta e risultino legittimamente impediti (art. 25, comma 4), e dalle dispense per la durata della carica previste dall’art. 29.