Cancellazione dall'albo dei giudici popolari

Servizio attivo

Richiesta di cancellazione dall’albo dei giudici popolari, per rinuncia volontaria o in caso di perdita dei requisiti, in conformità con la normativa vigente.

A chi è rivolto

  • Cittadini iscritti nell’albo dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello del Comune.
  • Iscritti che hanno perso uno dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge n. 287/1951: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non superiore ai 65 anni; residenza nel Comune di iscrizione.
  • Iscritti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 12 della legge n. 287/1951: magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
  • Familiari o soggetti aventi titolo, per la segnalazione del decesso dell’iscritto.

Descrizione

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287). Non è pertanto prevista dalla normativa nazionale una cancellazione dall’albo per rinuncia volontaria dell’iscritto.

La cancellazione è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge: decesso; perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili e politici; trasferimento della residenza in altro Comune; superamento del sessantacinquesimo anno di età; sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 12 della legge n. 287/1951 (combinato disposto degli artt. 12, 18, 21 e 33 della medesima legge).

Con il presente servizio l’interessato, o chi ne ha titolo, segnala all’ufficio competente del Comune il venir meno dei requisiti di iscrizione o l’esistenza di una causa di incompatibilità. L’istanza ha natura di segnalazione: non produce effetti automatici e non attribuisce un diritto alla cancellazione.

L’istruttoria e l’aggiornamento degli elenchi comunali sono curati dalla Commissione comunale composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali (art. 13). Gli albi definitivi sono formati e approvati con decreto dal Presidente del Tribunale (art. 18).

La cancellazione dall’albo va tenuta distinta dalla dispensa dal servizio in una singola sessione, che il Presidente della Corte di assise concede ai giudici popolari che ne facciano richiesta e risultino legittimamente impediti (art. 25, comma 4), e dalle dispense per la durata della carica previste dall’art. 29.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato

Cosa si ottiene

  • Cancellazione formale dall’Albo dei giudici popolari.
  • Aggiornamento dell’elenco ufficiale, con effetto immediato per eventuali chiamate future.

Tempi e scadenze

  • Gli albi dei giudici popolari sono permanenti e sono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari (art. 21 della legge n. 287/1951).
  • Avviso al pubblico mediante manifesto nel mese di aprile dell’anno di aggiornamento; le domande e le segnalazioni sono presentate non oltre il mese di luglio (artt. 14 e 21).
  • La Commissione comunale completa gli elenchi entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e li trasmette al Presidente del Tribunale entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento (art. 15).
  • Il Presidente del Tribunale forma e approva gli albi con decreto nel termine di un mese (art. 18); gli albi sono pubblicati mediante affissione per dieci giorni (art. 19).
  • Il procedimento è disciplinato dai termini speciali sopra indicati, prevalenti sul termine generale di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Costi

  • Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Cancellazione dall'albo dei giudici popolari direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Giacomo Matteotti, 1, 37030 Cazzano di Tramigna VR, Italia

Telefono: 045 7820506
Email: anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it

Pagina aggiornata il 23/09/2026

0.0 0 utenti hanno valutato questa pagina
Vedi tutte le valutazioni