Iscrizione all'albo dei giudici popolari

Servizio inattivo

Le domande di iscrizione si presentano ogni due anni, dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari.

Richiesta di iscrizione all’albo dei giudici popolari per ricoprire funzioni nelle Corti d’Assise e d’Assise d’Appello, presentata al Sindaco del Comune di residenza nei periodi previsti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287.

A chi è rivolto

  • Cittadini italiani residenti nel Comune, nel godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, di età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni (art. 9 L. 287/1951).
  • Non possono presentare domanda i soggetti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 12 L. 287/1951, indicate nella sezione «Vincoli».
  • L’iscrizione è aperta indistintamente a donne e uomini; per ciascuna Corte sono formate due liste separate, una per gli uomini e una per le donne (artt. 22 e 23 L. 287/1951, come sostituiti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441).
  • Per l’iscrizione nell’elenco dei giudici popolari di Corte d’assise è richiesto il titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo (art. 9, lett. d, L. 287/1951); per l’elenco di Corte d’assise d’appello è richiesto il titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo (art. 10 L. 287/1951).

Descrizione

Il servizio consente ai cittadini italiani residenti nel Comune, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di chiedere l’iscrizione negli elenchi comunali dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello, previsti dagli artt. 9, 10 e 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di Assise).

Gli elenchi sono formati da una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali (art. 13 L. 287/1951). La Commissione compila e integra gli elenchi anche con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge: la domanda del cittadino ha pertanto carattere facoltativo e non attribuisce alcun titolo di precedenza (art. 15 L. 287/1951).

Gli elenchi completi sono trasmessi dal Sindaco all’autorità giudiziaria competente; gli albi definitivi dei giudici popolari sono formati e approvati con decreto dal presidente del Tribunale, con la partecipazione di due giudici (artt. 15-18 L. 287/1951), e hanno carattere permanente, con aggiornamento biennale (art. 21 L. 287/1951).

Dagli albi definitivi sono formate le liste generali dei giudici popolari e, mediante estrazione a sorte, sono individuati i giudici chiamati a comporre i collegi delle Corti d’assise e delle Corti d’assise d’appello (artt. 22-25 L. 287/1951). L’istituto dà attuazione alla partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia prevista dall’art. 102, terzo comma, della Costituzione.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Requisiti obbligatori: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età tra 30 e 65 anni, diploma di scuola media (per Corte d’Assise) o scuola superiore (per Corte d’Assise d’Appello).

Cosa si ottiene

  • Iscrizione nell’elenco dei giudici popolari (per la Corte d’Assise o la Corte d’Assise d’Appello).
  • Possibilità di essere estratti a sorte per comporre le giurie popolari nei processi penali più gravi.

Tempi e scadenze

  • Gli albi definitivi dei giudici popolari sono permanenti e vengono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari: nel mese di aprile il Sindaco invita con pubblico manifesto i cittadini non iscritti e in possesso dei requisiti a chiedere l’iscrizione negli elenchi integrativi (art. 21, secondo comma, L. 287/1951).
  • Le domande devono essere presentate non più tardi del mese di luglio dell’anno di aggiornamento (art. 21, secondo comma, L. 287/1951).
  • La Commissione comunale compila e integra gli elenchi, verificando il possesso dei requisiti, e li trasmette all’autorità giudiziaria competente nei termini di cui all’art. 15 L. 287/1951
  • Gli elenchi sono resi noti in ciascun Comune mediante affissione per dieci giorni all’albo e pubblico manifesto; ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione, in carta esente da bollo (art. 17 L. 287/1951).
  • Gli albi definitivi sono a loro volta pubblicati per dieci giorni; entro il medesimo termine di 15 giorni è ammesso ricorso alla Corte d’appello e, contro la relativa sentenza, ricorso per cassazione entro 15 giorni dalla comunicazione (artt. 19 e 20 L. 287/1951).
  • I termini indicati sono stabiliti direttamente dalla L. 287/1951 e costituiscono termini speciali rispetto alla disciplina generale dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Costi

  • Il servizio è gratuito: non sono previsti oneri per l’iscrizione o la cancellazione dall’albo.

Accedi al servizio

Il servizio non è attualmente attivo.

Le domande di iscrizione si presentano ogni due anni, dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Giacomo Matteotti, 1, 37030 Cazzano di Tramigna VR, Italia

Telefono: 045 7820506
Email: anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it

Pagina aggiornata il 23/09/2026

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