Il servizio consente ai cittadini italiani residenti nel Comune, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di chiedere l’iscrizione negli elenchi comunali dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello, previsti dagli artt. 9, 10 e 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di Assise).
Gli elenchi sono formati da una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali (art. 13 L. 287/1951). La Commissione compila e integra gli elenchi anche con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge: la domanda del cittadino ha pertanto carattere facoltativo e non attribuisce alcun titolo di precedenza (art. 15 L. 287/1951).
Gli elenchi completi sono trasmessi dal Sindaco all’autorità giudiziaria competente; gli albi definitivi dei giudici popolari sono formati e approvati con decreto dal presidente del Tribunale, con la partecipazione di due giudici (artt. 15-18 L. 287/1951), e hanno carattere permanente, con aggiornamento biennale (art. 21 L. 287/1951).
Dagli albi definitivi sono formate le liste generali dei giudici popolari e, mediante estrazione a sorte, sono individuati i giudici chiamati a comporre i collegi delle Corti d’assise e delle Corti d’assise d’appello (artt. 22-25 L. 287/1951). L’istituto dà attuazione alla partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia prevista dall’art. 102, terzo comma, della Costituzione.