Chiedere il dissequestro di un veicolo sequestrato per mancanza di copertura assicurativa

Servizio attivo

Consente di chiedere la restituzione di un veicolo sequestrato per mancanza di RC auto, dopo il pagamento della sanzione, del premio assicurativo per almeno sei mesi e la garanzia delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

  • il proprietario del veicolo o altro avente diritto alla restituzione (per esempio usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore in leasing, nei casi previsti dalla legge);
  • il trasgressore o altro soggetto obbligato in solido, quando ha titolo a chiedere la restituzione del veicolo;
  • una persona delegata dall’avente diritto, se ammesso dall’organo procedente, munita di delega scritta e di copia del documento di identità del delegante.

Descrizione

Chi circola con un veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 193 del Codice della strada. Il veicolo viene inoltre sottoposto a sequestro amministrativo ai fini dell’eventuale confisca.

Il proprietario del veicolo, o altro avente diritto, può ottenere la restituzione del veicolo per la rimessa in circolazione quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 193, comma 4, del Codice della strada:

  • è stata pagata la sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del Codice della strada, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale;
  • è stato corrisposto il premio di assicurazione per un periodo di almeno sei mesi;
  • è garantito il pagamento delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Verificate queste condizioni, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto e ne dà comunicazione al Prefetto.

Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore trasmette il verbale al Prefetto; il verbale costituisce titolo esecutivo e il veicolo è confiscato ai sensi dell’art. 213 del Codice della strada.

Riduzione della sanzione: la sanzione è ridotta alla metà quando l’assicurazione viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile. Per le ordinarie polizze RC auto annuali, la garanzia del precedente contratto resta operante per i primi 15 giorni successivi alla scadenza; la riduzione riguarda quindi, di regola, la copertura resa operante entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto (art. 193, comma 3, del Codice della strada).
Demolizione e radiazione del veicolo
In alternativa alla rimessa in circolazione, la sanzione è ridotta alla metà quando l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Per ottenere la disponibilità del veicolo e dei documenti ai soli fini della demolizione e della radiazione deve essere versata una cauzione pari al minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 193, comma 2. Le modalità operative sono indicate nelle sezioni “Cosa serve” e “Tempi e scadenze”.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato

Per chiedere la restituzione del veicolo o l’autorizzazione alla demolizione occorrono:

A) Per la restituzione del veicolo e la rimessa in circolazione

  • documento di identità del richiedente, quando necessario in base alla modalità di presentazione;
  • estremi del verbale di contestazione della violazione e del verbale di sequestro del veicolo;
  • ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, effettuato nei termini previsti dall’art. 202 del Codice della strada;
  • certificato o attestazione della copertura assicurativa RC auto, con premio corrisposto per almeno sei mesi;
  • ricevuta del pagamento o documentazione relativa alla garanzia delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo, se dovute;
  • delega scritta e copia del documento di identità del delegante, se la richiesta è presentata da un terzo.

B) Per la demolizione e la radiazione del veicolo

  • documento di identità del richiedente, quando necessario;
  • richiesta in carta semplice all’organo accertatore per ottenere l’autorizzazione alla demolizione e alla radiazione;
  • ricevuta del versamento della cauzione pari al minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 193, comma 2, secondo le indicazioni dell’organo accertatore.
  • dopo la demolizione, certificato di rottamazione da presentare all’organo accertatore.

Cosa si ottiene

L’organo di polizia dispone il dissequestro del veicolo e la restituzione all’avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto (art. 193, comma 4, del Codice della strada). 
In caso di demolizione, l’organo accertatore rilascia l’autorizzazione necessaria per procedere alla demolizione e alla radiazione.
In caso di dissequestro, l’organo di polizia provvede alla comunicazione necessaria per la cancellazione dell’annotazione del sequestro nell’Archivio nazionale dei veicoli e al Pubblico registro automobilistico (art. 213, comma 10-bis, del Codice della strada).

Tempi e scadenze

Pagamento e richiesta di restituzione: il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, ai sensi dell’art. 202 del Codice della strada. 

La richiesta di restituzione va presentata all’organo che ha accertato la violazione e disposto il sequestro, una volta soddisfatte le condizioni previste dall’art. 193, comma 4, secondo le indicazioni riportate nel verbale o pubblicate dall’organo procedente. Se nei termini non viene proposto ricorso e non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale viene trasmesso al Prefetto e il veicolo è confiscato ai sensi dell’art. 213.

Demolizione e radiazione: l’interessato deve, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, esprimere la volontà di demolire il veicolo e, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provvedere alla demolizione e alle formalità di radiazione. Per avere la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente a tali fini, deve versare una cauzione pari al minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 193, comma 2. Dopo la demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, detratto l’importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Le spese di demolizione e le eventuali spese di custodia restano a carico dell’interessato. In caso di demolizione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.
 

Costi

Per ottenere la restituzione del veicolo per la rimessa in circolazione occorre sostenere:

  • il versamento della sanzione amministrativa. L’importo effettivamente dovuto e le eventuali riduzioni sono indicati nel verbale;
  • il premio della copertura assicurativa RC auto per almeno sei mesi;
  • le eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo, se dovute.

In caso di demolizione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo; restano a carico dell’interessato la cauzione prevista dall’art. 193, comma 3, e le spese di demolizione e di eventuale custodia. La richiesta è normalmente presentata in carta semplice. Eventuali ulteriori diritti o modalità di pagamento stabiliti dall’Ente devono essere indicati nella pagina del servizio.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Chiedere il dissequestro di un veicolo sequestrato per mancanza di copertura assicurativa direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

Durante il sequestro il veicolo non può circolare e deve essere prelevato, trasportato e custodito secondo le prescrizioni dell’organo di polizia, in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Casi particolari

  • Recidiva nel biennio: quando lo stesso soggetto incorre, in un periodo di due anni, nella violazione dell’obbligo assicurativo per almeno due volte, all’ultima infrazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata e si applica la sospensione della patente da uno a due mesi. Dopo il pagamento della sanzione e la corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi, il veicolo non viene restituito immediatamente ma è sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 2-bis.
  • Riduzione della sanzione alla metà: si applica nei casi previsti dall’art. 193, comma 3: quando l’assicurazione viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile, oppure quando l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione e previa autorizzazione dell’organo accertatore, provvede alla demolizione e alla radiazione del veicolo.
  • Documenti assicurativi falsi o contraffatti: è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura quando il veicolo viene fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto tali documenti è disposta la sospensione della patente di guida per un anno (art. 193, comma 4-bis).
     

Ulteriori informazioni

IMPORTANTE: se entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale non viene proposto ricorso e non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore trasmette il verbale al Prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo e il veicolo è confiscato ai sensi degli artt. 193, comma 4, e 213 del Codice della strada.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Area Amministrativa

Piazza Giacomo Matteotti, 1, 37030 Cazzano di Tramigna VR, Italia

Municipio: 0457820506
Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/09/2026

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