Chi circola con un veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 193 del Codice della strada. Il veicolo viene inoltre sottoposto a sequestro amministrativo ai fini dell’eventuale confisca.
Il proprietario del veicolo, o altro avente diritto, può ottenere la restituzione del veicolo per la rimessa in circolazione quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 193, comma 4, del Codice della strada:
- è stata pagata la sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del Codice della strada, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale;
- è stato corrisposto il premio di assicurazione per un periodo di almeno sei mesi;
- è garantito il pagamento delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
Verificate queste condizioni, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto e ne dà comunicazione al Prefetto.
Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore trasmette il verbale al Prefetto; il verbale costituisce titolo esecutivo e il veicolo è confiscato ai sensi dell’art. 213 del Codice della strada.
Riduzione della sanzione: la sanzione è ridotta alla metà quando l’assicurazione viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile. Per le ordinarie polizze RC auto annuali, la garanzia del precedente contratto resta operante per i primi 15 giorni successivi alla scadenza; la riduzione riguarda quindi, di regola, la copertura resa operante entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto (art. 193, comma 3, del Codice della strada).
Demolizione e radiazione del veicolo
In alternativa alla rimessa in circolazione, la sanzione è ridotta alla metà quando l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Per ottenere la disponibilità del veicolo e dei documenti ai soli fini della demolizione e della radiazione deve essere versata una cauzione pari al minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 193, comma 2. Le modalità operative sono indicate nelle sezioni “Cosa serve” e “Tempi e scadenze”.