Quando un veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo o a fermo amministrativo previsto dal Codice della strada, deve essere custodito, a spese dell’interessato, in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità e non sottoposto a pubblico passaggio (artt. 213 e 214 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Se, per motivate ragioni, è necessario cambiare il luogo di custodia o sostituire il custode, occorre rivolgersi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha disposto la misura. Il cambio è formalizzato con apposito verbale (art. 394, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Con questo servizio è possibile chiedere:
- di trasferire il veicolo in un altro luogo idoneo alla custodia;
- di nominare, quando necessario, un nuovo custode.
La richiesta deve indicare le ragioni del cambio e i dati necessari per individuare il veicolo, il nuovo luogo di custodia e, se richiesto, il nuovo custode.
Attenzione: il veicolo resta sottoposto a sequestro o fermo. Il cambio della custodia non costituisce dissequestro, cessazione del fermo o autorizzazione a utilizzare il veicolo.