Chiedere il cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo

Servizio attivo

Richiesta per cambiare il luogo in cui è custodito un veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo oppure, quando necessario, per sostituire il custode indicato nel verbale.

A chi è rivolto

  • Al proprietario del veicolo o al soggetto che, ai sensi del Codice della strada, risponde in sua vece (ad esempio usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore in leasing).
  • Al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, quando ha assunto la custodia del veicolo.
  • Al custode già nominato, quando per motivate ragioni chiede il cambio del luogo di custodia o la propria sostituzione.
  • A una persona delegata dall’interessato, secondo le modalità di presentazione ammesse dal Comune.

Descrizione

Quando un veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo o a fermo amministrativo previsto dal Codice della strada, deve essere custodito, a spese dell’interessato, in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità e non sottoposto a pubblico passaggio (artt. 213 e 214 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Se, per motivate ragioni, è necessario cambiare il luogo di custodia o sostituire il custode, occorre rivolgersi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha disposto la misura. Il cambio è formalizzato con apposito verbale (art. 394, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Con questo servizio è possibile chiedere:

  • di trasferire il veicolo in un altro luogo idoneo alla custodia;
  • di nominare, quando necessario, un nuovo custode.

La richiesta deve indicare le ragioni del cambio e i dati necessari per individuare il veicolo, il nuovo luogo di custodia e, se richiesto, il nuovo custode.
Attenzione: il veicolo resta sottoposto a sequestro o fermo. Il cambio della custodia non costituisce dissequestro, cessazione del fermo o autorizzazione a utilizzare il veicolo.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato

  • Copia del verbale con cui è stato disposto il sequestro o il fermo amministrativo, oppure i suoi estremi (numero e data).
  • Targa e dati identificativi del veicolo.
  • Indirizzo del nuovo luogo di custodia e indicazione del titolo che ne consente la disponibilità; il luogo deve essere idoneo e non sottoposto a pubblico passaggio.
  • Consenso o dichiarazione del titolare del luogo di custodia, se diverso dal richiedente, quando necessario.
  • Dati e dichiarazione di accettazione del nuovo custode, se si chiede la sostituzione del custode.
  • Se il veicolo è presso una depositeria o un custode-acquirente, eventuale documentazione relativa alle spese di recupero e custodia, secondo le indicazioni dell’ufficio procedente.

Procedure collegate

L’eventuale dissequestro o la cessazione del fermo costituiscono procedimenti distinti dal cambio del custode o del luogo di custodia.

Cosa si ottiene

Se la richiesta è accolta, l’organo procedente redige il verbale che indica il nuovo luogo di custodia oppure nomina il nuovo custode, secondo quanto previsto dall’art. 394, comma 8, del D.P.R. n. 495/1992.
Il veicolo resta sottoposto alla misura originaria. Il verbale di cambio della custodia non costituisce dissequestro o cessazione del fermo.

Tempi e scadenze

  • Presentazione della richiesta: può essere effettuata finché il veicolo è sottoposto a sequestro o fermo e il cambio di custodia è ancora possibile.
  • Conclusione del procedimento: si applica il termine stabilito e pubblicato dal Comune per il procedimento, secondo la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la disciplina organizzativa dell’Ente.
  • Spostamento del veicolo: può avvenire soltanto dopo la formalizzazione del cambio e secondo le indicazioni dell’organo procedente.
  • Veicolo già affidato a depositeria o custode-acquirente: occorre rispettare i termini indicati nella comunicazione o nell’avviso della Prefettura; in caso di mancata assunzione della custodia possono applicarsi le conseguenze previste dall’art. 213, comma 5, del Codice della strada.
     

Costi

  • La richiesta è normalmente presentata in carta semplice. Eventuali diritti o altri costi di presentazione sono indicati dal Comune nella pagina del servizio.
  • Restano a carico dell’interessato le eventuali spese di recupero, trasporto e custodia o depositeria già maturate o necessarie per lo spostamento del veicolo.
     

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Chiedere il cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Il nuovo luogo di custodia deve essere nella disponibilità del custode e non sottoposto a pubblico passaggio (artt. 213 e 214 del Codice della strada).
  • Il veicolo non deve essere spostato autonomamente prima della formalizzazione del cambio; il trasferimento avviene a spese dell’interessato e secondo le indicazioni dell’organo procedente.
  • Il cambio di custodia non consente di circolare o utilizzare il veicolo in violazione del sequestro o del fermo. La circolazione abusiva comporta le sanzioni previste dagli artt. 213 e 214 del Codice della strada.
  • Il custode deve conservare il veicolo e rispettare le prescrizioni indicate nel verbale. Il rifiuto o l’omissione di assumere gli obblighi di trasporto e custodia può comportare le conseguenze previste dall’art. 213 del Codice della strada.
  • La sottrazione, il danneggiamento o la violazione dei doveri di custodia possono comportare responsabilità anche penale nei casi previsti dagli artt. 334 e 335 del codice penale.
     

Casi particolari

  • Fermo di beni mobili registrati disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: non è il fermo amministrativo disciplinato dall’art. 214 del Codice della strada; occorre rivolgersi al soggetto che ha iscritto il fermo.
  • Sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale: la richiesta deve essere rivolta all’Autorità procedente secondo le indicazioni ricevute.
  • Sequestro o fermo disposto da un altro organo di polizia stradale: la richiesta va presentata all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha disposto la misura.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Area Amministrativa

Piazza Giacomo Matteotti, 1, 37030 Cazzano di Tramigna VR, Italia

Municipio: 0457820506
Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/09/2026

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