Il Comune può affidare ad avvocati esterni incarichi di rappresentanza, difesa e assistenza legale, quando ne ricorrono le esigenze.
Per rendere trasparenti e conoscibili le modalità di individuazione dei professionisti, l'Ente può istituire e aggiornare un elenco di avvocati disponibili ad assumere incarichi.
Il servizio consente di presentare la domanda di iscrizione e, secondo quanto previsto dagli atti dell'Ente, di aggiornare i propri dati o chiedere la cancellazione.
L'elenco può essere suddiviso in sezioni per materia e, se previsto, per tipologia o grado di giudizio.
L'iscrizione non costituisce una graduatoria e non attribuisce il diritto al conferimento di incarichi. Per ogni specifica esigenza il Comune individua il professionista secondo i criteri stabiliti dall'avviso, dal regolamento o dagli altri atti dell'Ente e nel rispetto dei principi applicabili.
Ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono esclusi dall'applicazione delle ordinarie disposizioni del Codice alcuni servizi legali, tra cui la rappresentanza in procedimenti arbitrali, conciliativi o giudiziari e la consulenza legale resa in preparazione di tali procedimenti o quando vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione ne divenga oggetto. Per tali affidamenti restano fermi i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato richiamati dagli artt. 1, 2, 3 e 13, comma 5, del medesimo decreto, oltre agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.