Scadenze versamenti
- Entro il 16 giugno 2025 – Acconto
- Entro il 16 dicembre 2025 – Saldo
- Entro il 16 giugno 2025 è possibile effettuare il versamento in unica soluzione dell'intero importo annuo dovuto.
Si ricorda che il pagamento viene effettuato in autoliquidazione, ossia il cittadino è tenuto a calcolare in autonomia l’imposta dovuta.
Per effettuare il calcolo è possibile usare il seguente portale: CALCOLO IMU ONLINEIMU:
Terreni agricoli – esenti
aree edificabili – 10,00 per mille
altri fabbricati – 10,00 per mille
fabbricati strumentali all'attività agricola: 1 per mille
abitazione principale e pertinenze (1 sola per categoria c/2, c/6, c/7) esenti (ad esclusione delle categorie a/1, a/8, a/9: 6 per mille con detrazione di euro 200,00).
Il versamento dell’IMU va effettuato utilizzando il modello F24.
Il codice catastale del Comune di Cazzano di Tramigna da indicare nel modello F24 è “C412”.
I principali codici tributo per il pagamento dell’imposta sono i seguenti:
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3912 per l’IMU dovuta solo per l’abitazione principale avente categoria catastale a1, a8 e a9;
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3913 per l'IMU dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentali
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3916 per l’IMU dovuta per le aree fabbricabili;
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3918 per l’IMU dovuta per gli altri fabbricati (con esclusione dei fabbricati aventi categoria cat. D);
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3925 per l’IMU dovuta per i fabbricati aventi categoria d – stato;
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3930 per l’IMU dovuta per i fabbricati aventi categoria d – incremento comune;
Le dichiarazioni di variazione intervenute nell’anno 2025 vanno effettuate utilizzando l’apposito modello ministeriale e presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Per ogni completezza d'informazione rinvio alle delibere approvate dal consiglio comunale e alle fonti di diritto.
In allegato delibera approvazione aree edificabili ai fini IMU e delibera di approvazione aliquote anno 2025.
NOVITA' ANNO 2025
- Con l'ordinanza 21 aprile 2025 n. 10392, la Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione dall'IMU per gli “immobili merce”, ex art. 13 comma 9-bis del DL 201/2011, non spetta per i fabbricati acquistati e ristrutturati dall'impresa acquirente, per destinarli alla vendita;
- Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 - Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%);
Al seguente link Sanzioni Ravvedimento 2025 è possibile prendere visione delle sanzioni del ravvedimento operoso che verranno applicate;
- Variazione tasso di interesse legale 2025 - Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (MEF - Decreto 10/12/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).