L’IMU (Imposta Municipale Unica) è stata rinnovata dalla legge di bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160), che stabilisce, fra l’altro, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI).
Che cos'è l'IMU
Presupposto dell'IMU, Imposta Municipale Unica, è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa l'abitazione principale assoggettata all'imposta solo se di lusso, ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7), terreni agricoli e aree edificabili.
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Chi paga
L’imposta viene pagata dal proprietario dell’immobile o da colui che vanta sullo stesso un diritto reale, vale a dire:
- l’usufruttuario
- il titolare del diritto d’uso
- l’enfiteuta (enfiteusi: diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare, enfiteuta, lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario, concedente, un canone periodico che costituisce un onere reale, art. 957 c.c.)
- il titolare del diritto di superficie
- il locatario finanziario dalla stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art.9, comma 1, D.Lgs 23/2011)
- il concessionario di aree demaniali
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Scadenze versamento
Acconto: entro il 16 giugno 2026 - è possibile effettuare il versamento dell'intero importo dovuto annuo in unica soluzione
Saldo: entro il 16 dicembre 2026
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Come si esegue il versamento
Il versamento è effettuato in autoliquidazione, ossia il cittadino è tenuto a calcolare in autonomia l’imposta dovuta utilizzando il modello F24.
Importo minimo: il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l'imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia inferiore a € 12,00.
Il pagamento dell'imposta deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore.
Il codice Ente del Comune di Cazzano di Tramigna è C412
- Terreni agricoli – esenti
- Aree edificabili – 10,00 per mille
- Altri fabbricati – 10,00 per mille
- Fabbricati strumentali all'attività agricola - 1 per mille
- Abitazione principale e pertinenze (1 sola per categoria c/2, c/6, c/7) - esenti (ad esclusione delle categorie a/1, a/8, a/9: 6 per mille con detrazione di euro 200,00).
I principali codici tributo per il pagamento dell’imposta sono i seguenti:
- 3912 per l’IMU dovuta solo per l’abitazione principale avente categoria catastale a1, a8 e a9;
- 3913 per l'IMU dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentali
- 3916 per l’IMU dovuta per le aree fabbricabili;
- 3918 per l’IMU dovuta per gli altri fabbricati (con esclusione dei fabbricati aventi categoria cat. D);
- 3925 per l’IMU dovuta per i fabbricati aventi categoria d – stato;
- 3930 per l’IMU dovuta per i fabbricati aventi categoria d – incremento comune;
Per ogni completezza d'informazione rinvio alle delibere approvate dal consiglio comunale e alle fonti di diritto.
In allegato delibera approvazione aree edificabili ai fini IMU le delibere di approvazione aliquote.
Come si calcola
La base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale (vedi tabella)
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Categoria catastale
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Moltiplicatore
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A (eccetto A10) - C2 - C6 - C7
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160
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A10 - D5
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80
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B
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140
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C1
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55
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C3 - C4 - C5
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140
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D (eccetto D5)
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65
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Dichiarazioni
Le dichiarazioni di variazione intervenute nell’anno 2026 vanno effettuate utilizzando l’apposito modello ministeriale e presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo scaricabile dal seguente collegamento: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Modello-dichiarazione.pdf